Contratto di manutenzione dell’ascensore, come disdirlo e clausole a cui fare attenzione

Che sia un impianto di recente costruzione oppure con già qualche anno alle spalle, gli ascensori hanno bisogno di un’attenta manutenzione periodica.
I controlli effettuati dal personale qualificato permettono ai passeggeri di viaggiare sicuri e allungano la vita degli impianti.
Tuttavia, affinché la manutenzione sia eseguita a regola d’arte, deve essere affidata ad aziende specializzate. Per questo, una delle prime cosa da fare quando si decide di installare un nuovo ascensore è stipulare un contratto di manutenzione.

Quando è obbligatorio stipulare un contratto

Partiamo col dire che ogni volta che si installa un ascensore o un montacarichi, per legge bisogna sempre stipulare un contratto di manutenzione. L’obbligo è stato introdotto dal DPR n. 162/99; l’articolo 15 del testo indica chiaramente che: «Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operato- re comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato».

Disdetta e stipula, i passaggi per non sbagliare

Una volta individuata l’azienda specializzata a cui rivolgersi, bisogna procedere all’effettiva stipula del contratto. Nel caso in cui si tratti di un’ascensore condominiale, di che è il compito? Dell’amministratore o dei condomini? La riforma del condominio del 2012 puntualizza che i contratto stipulati dal condominio per tramite dall’amministratore sono imputabili ai singoli condomini.
Se si decidesse di disdire un contratto in corso per affidarsi ad una nuova impresa, è necessario che questa scelta vega deliberata dall’assemblea condominiale. Sarà poi cura dell’amministratore notificare la scelta al manutentore e rientrare in possesso di tutta la documentazione relativa all’impianto tra cui il contratto e i verbali delle verifiche biennali rilasciati nel corso degli interventi.

Le clausole a cui prestare attenzione

Qualora si decidesse di recedere il contratto, la disdetta va inviata entro i termini previsti; di solito è sufficiente un preavviso di 30 o 60 giorni. Come per ogni nuovo documento sottoscritto, è bene prestare attenzione che le clausole proposte non siano vessatorie, vale a dire sbilanciate a sfavore del consumatore. Tra queste ci sono penali eccessive in caso di recesso; termini oltremodo lunghi per l’invio del preavviso in caso di recesso; clausole che abbassino a 12 mesi anziché a 24 la garanzia legale di conformità e, infine, clausole poco chiare riguardo al foro competente in caso di controversie.