Chi paga se l’ascensore è stato installato dopo la costruzione dell’edificio

Non di rado capita che le necessità cambino e che si renda necessario installare un ascensore all’interno di palazzine già esistenti.
In questo caso, l’iter normativo prevede che l’intervento di ammodernamento debba essere deliberato dall’assemblea condominiale una volta raggiunta la maggioranza richiesta. 

Ma c’è anche una seconda possibilità, forse meno comune ma non per questo non fattibile. Nel caso in cui la maggioranza non riesca a deliberare l’opera, è possibile che questa venga realizzata solo da alcuni condomini. 

Cosa dicono le leggi

In merito si è espresso anche il Tribunale di Napoli con una recente sentenza, la numero 1238/2021. Il caso riguardava la costruzione di un ascensore in un edificio, opera richiesta ed  effettuata solo da alcuni condomini. 

È possibile installare un ascensore in un condominio a seguito della richiesta di alcuni condomini e non della collettività? Le norme dicono sì. L’articolo del Codice Civile di riferimento è il 1102, che spiega come: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, perché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti  uso secondo il loro diritto. A tal fine  può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. 

Il punto da tenere in considerazione è proprio questo: il nuovo ascensore può essere richiesto solo da alcuni, ma la sua installazione non deve compromettere la frizione delle parte comuni per tutti gli altri inquilini come, ad esempio, il passaggio sul pianerottolo.

Come saranno ripartite le spese

La domanda ora sorge lecita: tutti i condomini sono tenuti a pagare per le spese di gestione e manutenzione dell’impianto, dal momento che l’ascensore entra a far parte degli spazi comuni? 

In realtà, la sentenza del Tribunale di Napoli ha sancito proprio che l’ascensore installato ex novo per iniziativa di alcuni condomini non rientra nella proprietà comune, ma appartiene solo a coloro i quali ne hanno fatto richiesta. Spetterà solo a loro, dunque, pagare le spese di manutenzione, sempre tenendo contro della giusta ripartizione millesimale.