Ascensore in condominio, ecco quando è obbligatorio

L’ascensore in condominio è sempre obbligatorio? La risposta è: dipende.

Fino al 1989, infatti, non vi era alcuna normativa che regolasse la presenza di impianti all’interno dei palazzi.

A fare chiarezza in merito è il Decreto Ministeriale 236/89 che tratta in maniera dettagliata e approfondita il tema delle barriere architettoniche. L’articolo 3 del Decreto spiega chiaramente che: «L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati».

Dunque, tutti gli immobili costruiti dopo il 1989 e con più di tre piani devono essere dotati di ascensore. Il documento ministeriale spiega chiaramente che anche il piano seminterrato rientra nel conteggio dei livelli.

Quali sono le eccezioni

L’ascensore, tuttavia, può anche non essere installato durante la fase di costrizione del palazzo ma in un secondo momento, purché  durante la realizzazione siano previste le condizioni per una successiva introduzione dell’impianto. Il decreto aggiunge inoltre che: «Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo».

Il nodo delle barriere architettoniche

Il testo spiega nel dettaglio anche quali sono le dimensioni richieste affinché un impianto possa essere a norma.
Il decreto si sofferma su un passaggio importante: «L’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza».

Ma è sempre così? Alcune recenti sentenze hanno espresso opinioni discordanti. Riportiamo due casi:

  • La sentenza 14096/2012 della Corte di Cassazione ha stabilito l’ascensore è da ritenersi un elemento necessario per l’abitabilità di un appartamento e che quindi la sua installazione può avvenire anche in deroga alla normativa sulle distanze minime;
  • Al contrario, l’ordinanza 21339/2017 della Corte di Appello di Torino ha stabilito che l’installazione di un ascensore in condominio è da considerarsi illegittima se questa può precludere l’utilizzo di uno spazio comune, come un pianerottolo, anche da parte di un solo condomino e anche se affetto da disabilità.