Ascensore in condominio: chi paga e come installarlo

Quali sono le normative che regolano l’installazione di un nuovo ascensore all’interno di un condominio? E ancora: tutti i condomini sono tenuti a pagare in egual misura?

È bene premettere che non esiste una regolamentazione precisa per l’installazione e la manutenzione di un ascensore in un condominio: è necessario, dunque, fare riferimento alle norme del Codice civile e alle sentenze della Corte di Cassazione.

Installazione o manutenzione: quali sono le differenze

La manutenzione degli impianti esistenti è regolamentata dall’articolo 1124 del Codice civile.

L’installazione di un nuovo impianto condominiale rientra, invece, nella materia delle innovazioni e che necessita, dunque, delle maggioranze richieste dall’articolo 1136 del Codice civile.

È importante sottolineare che non costituiscono innovazioni gli interventi tesi all’adeguamento o all’ammodernamento dell’impianto dell’ascensore secondo le vigenti normative in materia.

Chi paga in quale misura

Affinché si possa installare un nuovo ascensore all’interno di un fabbricato preesistente è necessario che venga raggiunta la maggioranza dei consensi, calcolata sulla ripartizione millesimale dello stabile.

In poche parole, i condomini con più millesimi pagheranno anche quote maggiori, come di norma avviene nel computo delle spese condominiali.

Una volta installato l’ascensore diventerà a tutti gli effetti una parte comune del condominio.

Quali sono le dimensioni

Il decreto ministeriale numero 236 del 14 giugno 1989 specifica in maniera chiara quali sono le dimensioni minime per un ascensore comune, come può essere quello installato in un condominio.

Negli edifici di nuova edificazione non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

I criteri da rispettare

In tutti i casi, le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.
L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m.
Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di h. 3.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

Attenzione anche alle modifiche strutturali dell’edificio: per ricavare lo spazio necessario a predisporre un vano ascensore potrebbe essere necessario tagliare le scale. In questo caso, la larghezza finale delle scale non deve essere inferiore ad 80 centimetri.