Può capitare, soprattutto nei condomini più grandi, che i singoli posti auto siano di proprietà di persone terze che non abitino in quello stesso immobile.
L’intestatario del box è tenuto a pagare le spese per il mantenimento delle parti comuni che potrebbero includere, laddove presente, anche l’ascensore.
In questo caso, il proprietario del garage deve pagare anche per un servizio che non utilizza? La risposta, in linea di massima, è sì. Ma ci sono delle eccezioni: vediamo quali.
Cosa dice il Codice civile
I regolamenti specificano che il proprietario di un box situato un immobile del quale non sia però proprietario anche di un appartamento deve concorrere al pagamento delle spese condominiali relative ai servizi per i quali usufruisce. Dovrà partecipare a tutte le spese – comprese quelle straordinarie come ad esempio il rifacimento del tetto o della facciata – secondo la propria quota millesimale.
La questione delle ripartizioni delle spese condominiali segue quanto espresso dall’articolo 1123 del Codice civile. Il secondo paragrafo spiega che: «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
L’articolo 1124 entra ancor più nel dettaglio precisando che: «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».
La differenza tra uso effettivo e potenziale
Dunque, anche i proprietari dei singoli posti auto dovranno pagare per il mantenimento dell’ascensore. Come per gli inquilini del piano terra bisogna distinguere tra uso effettivo e potenziale della parte comune. Il fatto che si scelga o meno di non utilizzare un determinato servizio non esonera l’inquilino dal pagamento dello stesso, in quanto potrebbe essere potenzialmente utilizzato in futuro.
I casi in cui il proprietario non paga
Ci sono però casi particolari per cui chi possiede solo un garage non è tenuto a pagare per le spese dell’ascensore condominiale.
È il caso in cui le fermate dell’impianto non raggiungano il piano dove sono situati i posti auto. L’ascensore, infatti, potrebbe terminare la sua corsa al piano terra e i garage trovarsi, invece, nel seminterrato. Una tale circostanza solleva il proprietario del posto auto dal pagamento della quota poiché, di fatto, decade l’utilizzo potenziale del servizio.
C’è infine un secondo caso, certamente più raro ma non per questo impossibile: l’assemblea condominiale potrebbe anche concedere una deroga al pagamento di alcune spese a favore di determinati condomini. Si tratta di un’eventualità non comune ma non per questo impossibile.