Quando si parla di ascensori installati all’interno di un condominio, uno dei dubbi più frequenti riguarda la ripartizione delle spese.
E spesso sono proprio gli inquilini degli appartamenti ubicati al piano terra a chiedersi se sia legittimo e obbligatorio pagare per un servizio che, di fatto, non viene utilizzato.
È bene premettere che non esiste una risposta univoca alla domanda poiché bisogna confrontare quanto riportato nel Codice civile ma anche nel regolamento condominiale.
Cosa dice il Codice civile
L’ascensore è considerato una parte comune e, dunque, il suo utilizzo e la sua manutenzione sono regolamentati dall’articolo 1123 del Codice civile.
Come per tutte le spese condominiali, la quota da corrispondere varia a secondo del computo della tabella millesimale.
Tuttavia, il suddetto articolo precisa che: «Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Questo passaggio potrebbe prestarsi ad interpretazioni discordanti, così come quanto enunciato dall’articolo 1124 che aggiunge: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono».
La differenza tra utilizzo effettivo e potenziale
Bisogna però distinguere tra utilizzo effettivo e utilizzo potenziale.
Prendiamo ad esempio il caso di un condominio di 12 piani: è chiaro che chi abita nei piani più alti raramente deciderà di salire le scale a piedi mentre chi abita al piano terra potrebbe non aver mai utilizzato l’ascensore. Tuttavia, l’inquilino del piano terra potrebbe avere anche la necessità di utilizzare l’impianto, qualora i piani più alti ospitassero contatori oppure locali comuni.
Un esempio analogo potrebbe essere quello di un giardino comune. Anche chi non lo frequenta con regolarità è tenuto a pagarne le spese di manutenzione perché anche se manca l’utilizzo effettivo, di fatto resta sempre quello potenziale.
Dunque, le spese condominiali degli inquilini del piano terra includono una quota per l’ascensore, calcolata in base alla ripartizione millesimale.
I casi in cui chi abita al piano terra non deve pagare per l’ascensore
Tuttavia, potrebbe non essere sempre così. C’è un caso in cui chi abita al piano terra è esentato dal pagamento delle spese per la manutenzione dell’ascensore.
Il regolamento condominiale, approvato all’unanimità, potrebbe anche esonerare i condomini del piano più basso dal pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore.
Si tratta di un’eventualità abbastanza rara ma possibile.