Animali in ascensore: ecco cosa dice la normativa
ascensore

La presenza di animali domestici in condominio può portare a frizioni tra i vicini, soprattutto quando si tratta di utilizzare uno spazio comune come quello dell’ascensore.

Eppure, la legge 220/2012 che ha modificato l’art. 1138 del Codice civile esprime chiaramente come i regolamenti assembleari non possano vietare la presenza di animali.

Diversi sono gli obblighi contrattuali che potrebbero in alcuni casi limitare la presenza in appartamento di cani e gatti.

Nessun divieto a riguardo

Se il Decreto presidenziale del 1999 vieta ai minori di 12 anni non accompagnati di utilizzare l’ascensore, nessuna legge è stata ancora formulata per quanto riguarda gli animali da compagnia.

Dunque, se in un condominio è presente un animale questo – sotto sorveglianza del padrone – può utilizzare le parti comuni come, appunto l’ascensore.

Bisognerà attenersi però alle disposizioni in materia di parti comuni che spiegano chiaramente come: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

 

Le regole da seguire per una convivenza pacifica

Insomma, sì agli animali in ascensore a patto che non rechino disturbo agli altri condomini.

Dovrà essere premura dei padroni assicurarsi di non salire sull’ascensore con il cane in presenza di persone terze che potrebbero essere infastidite dalla presenza dell’animale.

Inoltre, se l’animale dovesse sporcare il padrone dovrà provvedere immediatamente alla pulizia.

Attenzione anche alla sicurezza: l’animale dovrà sempre tenuto al guinzaglio anche per evitare che intralci la chiusura delle porte durante la fermata al piano.

 

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